Contesto europeo della normativa e orientamenti sulla sostenibilità ESG
La sostenibilità è diventata una componente strutturale delle politiche europee. A partire dal Green Deal europeo – con cui l’Unione europea ha avviato la propria transizione verso un’economia sostenibile con l’obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 – l’UE ha introdotto un articolato quadro normativo in materia di ambiente, clima, economia circolare, prodotti, finanza e responsabilità d’impresa. In particolare, con la CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) e la CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive), sono stati ampliati gli obblighi di rendicontazione per le imprese e introdotti nuovi doveri di verifica e gestione degli impatti ambientali e sociali lungo l’intera catena del valore.
Nel 2025, con il pacchetto Omnibus I, l’Unione europea ha revisionato queste due direttive, particolarmente onerose sotto il profilo burocratico/amministrativo. L’intervento ha avviato un percorso di semplificazione che concentra gli adempimenti sulle aziende di maggiori dimensioni e a più alto impatto ambientale.
Se da un lato l’Unione europea persegue la razionalizzazione degli adempimenti aziendali, dall’altro impone uno standard più severo e verificabile, rafforzando le regole su sostenibilità e trasparenza.
Con la Direttiva UE 2024/825 (Empowering Consumers for the Green Transition), sono state introdotte norme più rigide per tutelare i consumatori dal greenwashing, vietando l’uso di marchi di sostenibilità non certificati e contrastando le informazioni fuorvianti sull’impatto ESG di prodotti e servizi. In Italia, la direttiva è stata recepita con il Decreto Legislativo 20 febbraio 2026, n. 30, che modifica direttamente il Codice del Consumo: il provvedimento, entrato in vigore il 24 marzo 2026, diventerà pienamente applicabile dal 27 settembre 2026
Quali sono gli obiettivi della nuova disciplina sul greenwashing?
Il decreto ha l’obiettivo di responsabilizzare i consumatori e guidarli verso scelte d’acquisto sostenibili, garantendo informazioni chiare e verificate e creando un contesto di concorrenza leale che premi le imprese realmente virtuose sul mercato.”
Il decreto in sintesi
1. Stop al Greenwashing (Claim Ambientali)
Vietate le asserzioni generiche come “green”, “eco-friendly”, “ecologico” o “biodegradabile” se non supportate da un’eccellenza riconosciuta o da rigorosi dati scientifici.
Vietato il “Carbon Offset” ingannevole come dichiarare prodotti “a impatto zero”, “carbon neutral” o “climate neutral” se il risultato è ottenuto solo acquistando crediti di carbonio (es. piantumazione di alberi) anziché riducendo le emissioni reali. Vietato pubblicizzare obiettivi ambientali futuri (es. “Net Zero entro il 2030”) senza un piano di attuazione dettagliato, pubblico, con budget allocato e verificato da un terzo indipendente.
2. Stop al Social Washing (Impatto Sociale ed Etico)
Obbligo di veridicità dei claims etici: qualsiasi affermazione su diritti dei lavoratori, parità di genere, condizioni della filiera o impatto sulle comunità locali è perseguibile come pratica ingannevole se non oggettivamente provata
Obbligo di trasparenza nei raffronti: Vietato comparare prodotti sul piano delle caratteristiche ambientali o sociali senza rendere pubblici i criteri e i metodi di confronto.
3. Stretta sui Marchi di Sostenibilità (ESG)
Vietato esibire marchi o etichette di sostenibilità (sia ambientali che sociali) creati direttamente dalle aziende o non basati su un sistema di certificazione di terzi indipendenti o stabiliti da autorità pubbliche.
4. Trasparenza su Durabilità e Riparabilità
Vietato nascondere limiti di riparabilità, informazioni sulla disponibilità dei ricambi, sugli aggiornamenti software o far credere che un prodotto duri più di quanto effettivamente testato.
Introduzione dell’Avviso Armonizzato sulle garanzie e dell’Etichetta Armonizzata di Durabilità per esibire visivamente al consumatore le garanzie commerciali gratuite estese.
Cosa cambia concretamente per le imprese
Con il nuovo decreto cambia radicalmente la gestione della comunicazione d’impresa. La sostenibilità cessa di essere una leva di marketing discrezionale e diventa una precisa responsabilità legale. D’ora in avanti, ogni dichiarazione ambientale o sociale dovrà essere precisa, documentata e coerente con le caratteristiche effettive del prodotto o dell’attività. Quindi rigorosamente veritiera, misurabile e provata prima della pubblicazione su qualsiasi canale — dal packaging al sito e-commerce, dalle etichette alle campagne pubblicitarie. L’assenza di evidenze scientifiche e verificate espone l’azienda al blocco immediato delle comunicazioni e a sanzioni dell’Antitrust che possono raggiungere i 10 milioni di euro o il 4% del fatturato.
Opportunità e rischi per le imprese
L’adeguamento al nuovo quadro normativo comporta per le imprese, da un lato il grande vantaggio della creazione di un contesto di mercato più equo in quanto la norma protegge e valorizza le aziende virtuose che investono realmente in sostenibilità, tutelandole dalla concorrenza sleale di chi pratica il greenwashing, e rafforza in modo significativo la fiducia e la credibilità del brand agli occhi di consumatori e investitori.
Dall’altro, lo svantaggio relativo all’incremento dei costi di conformità e dei tempi di verifica tecnica e legale prima del lancio di prodotti o campagne, oltre all’esposizione a rilevanti rischi sanzionatori e reputazionali in caso di non conformità.
Di questi temi si discuterà il 15 ottobre 2026 alle ore 16.00 nel webinar organizzato dall’Ufficio Innovazione e Sviluppo della Camera di Commercio di Trento dal titolo “Oltre la superficie del green: DIRE, FARE DIMOSTRARE” con il dott. Luca Bianchi -Consulente in comunicazione e rendicontazione di sostenibilità – e l’avv. Pierfrancesco Gallo – Avvocato esperto in proprietà industriale – parleremo di come comunicare la sostenibilità in modo efficace e credibile anche alla luce della nuove regole introdotte dalla normativa sul GREENWASHING.








